Art. 5.
(Previsione di spesa per il primo anno
e per gli anni successivi).

      1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è stimato in 90.000.000 di euro per il primo anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
      2. A decorrere dal secondo anno di entrata in vigore della presente legge, i consolati italiani, in collaborazione con i patronati e con le associazioni italiane segnalate dalle ambasciate, trasmettono, in tempo utile, al Ministero degli affari esteri, la previsione di spesa per l'assegno sociale di cui al comma 6-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, da corrispondere l'anno successivo agli anziani indigenti residenti nella circoscrizione di loro competenza, sulla base delle domande pervenute presso le rispettive sedi consolari entro il 31 dicembre dell'anno precedente, e accolte. Il Ministero degli affari esteri provvede, entro il 31 maggio di ogni anno, a trasmettere al

 

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Ministero della solidarietà sociale le domande di cui al presente comma.